Art. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

      1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
      2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del procedimento.
      3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

 

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